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IL TRIBUNALE DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA

1.   Cenno storico  

         Per pura curiosità storica, si fa subito notare che la Penitenzieria, dopo la soppressione della Dataria, avvenuta nel 1967 e della Cancelleria, avvenuta nel 1973, resta attualmente il più antico Dicastero della Santa Sede. Essa affonda le sue radici nel grande sviluppo della disciplina penitenziale e penale della Chiesa,  avvenuto nei secoli XI,XII e XIII. I storici delle istituzioni ecclesiastiche, infatti, sono convinti che l’origine della Penitenzieria sia legata a detto sviluppo e, in particolare, al moltiplicarsi straordinario, avvenuto sempre in quei secoli, dei pellegrinaggi verso la Città Eterna, alla quale i pellegrini accorrevano non solo per visitarne le Basiliche e le memorie sacre e per adempiere i voti fatti, ma, anche per ottenere l’assoluzione dei propri peccati, per essere liberati dalle censure riservate al Sommo Pontefice, nonché per chiedere ed ottenere dispense e grazie, che soltanto il Papa poteva concedere.

         Non potendo con il tempo, il Sommo Pontefice far fronte di persona  a tale pressante compito di natura spirituale, sacramentale e  canonistica, esso venne allora affidato ad un Cardinale, il quale, con potestà vicaria, confessiones pro papa tunc recipiebat, chiamato  «Poenitentiarius»  sotto Onorio III, in seguito assumendo nomi diversi: «Paenitentiairius generalis», «Paenitentiarius Maior» «Cardinalis Romaneque Curiae Poenitentiarius» , «Qui Summi vice Pontificis peccamina punit:papae vice qui delicata reorum audit ed abslvit; congrua diversi edhibens medicamina morbis».

         A tutt’oggi – partendo dal Pontificato di Alessandro III – vi sarebbero stati ottantasei Cardinali Penitenzieri Maggiori, ai quali va aggiunto un Arcivescovo Pro-Penitenziere Maggiore. Dei Cardinali Penitenzieri sei furono elevati al Pontificato: Clemente IV, Innocenzo V, Innocenzo VI, Giulio II, Clemente VIII e Pio VIII. Tra i Cardinali Penitenzieri Maggiori e Prelati della Penitenzieria vi furono valentissimi Teologi e Giuristi (come ad es. il Card. De Toledo, primo Teologo della Penitenzieria, Benedetto XIV, Canonista della stessa Penitenzieria, il Card, D’Annibale), e figure di grande santità (come il citato Beato Innocenzo V, il Beato Dominici, Domenicano e San Carlo Borromeo).

         Parimenti, come avvenne per la persona del Sommo Pontefice, il Cardinale Penitenziere Maggiore, a sua volta ebbe bisogno di collaboratori per svolgere adeguatamente la sua impegnativa missione e così – a motivo di questa esigenza – sorsero e si svilupparono nella Curia Papale due nuove istituzioni ecclesiastiche: un Ufficio, chiamato Paenitentiaria, con compiti prevalentemente di assistere il Cardinale Penitenziere nel campo del Diritto e della Morale, e tre Collegi di confessori, collegati ai tre grandi centri romani di confluenza dei pellegrini, cioè alle Basiliche Vaticana, Lateranense e Liberiana. E’ storicamente certo che nel sec. XII e fino al Pontificato di S. Pio V (1565-1572), l’ufficio di confessori[1] era esercitato sia dal Clero secolare che da quello regolare delle diverse famiglie, provenienti da diverse nazioni, conoscitori di diverse lingue, furono chiamati, già nella loro origine, come lo sono ancor oggi, «Paenitentiarii minores» . Fin dal loro inizio essi dipesero dal Cardinale Penitenziere Maggiore e dalla Sacra Penitenzieria: da lui sono scelti, esaminati, approvati, muniti di peculiari facoltà e deputati al ministero delle confessioni nelle tre suddette Basiliche[2].[3]

         Agli inizi del sec. XIII, con lo svilupparsi degli Ordini Mendicanti, i Penitenzieri Minor    i furono scelti in gran numero, e poi esclusivamente, tra i loro membri; molti di essi furono assai dotti ed illustri (un nome per tutti: San Domenico Raimondo de Peñafort, tra il 1227 e il 1241). Sotto il Pontificato di Bonifacio VIII (1294-1314) il loro numero – ormai quasi tutti appartenenti agli Ordini Mendicanti – erano intorno ad una decina. Quando con Clemente V (1305-1314) l’ufficio del Cardinale Penitenziere seguì la Curia Papale ad Avignone, organizzandosi là ulteriormente, alcuni di essi rimasero a svolgere il loro ufficio a Roma. Con la riforma dei loro tre Collegi, iniziata da S. Pio V nel settembre del 1568, il Collegio Liberiano fu riservato ai Frati domenicani (1568), quello Lateranense ai Frati Minori Osservanti (1569) e quello Vaticano ai Gesuiti (1568), affidato successivamente (10 agosto 1774) ai Frati Minori Conventuali, dopo la soppressione (13 luglio 1773) della Compagnia di Gesù. Fu il Pontefice Pio XI che il 3 maggio 1933 eresse un quarto Collegio, quella della Patriarcale Basilica Ostiense, di San Paolo fuori le Mura.

         L’antico Collegio Vaticano, composto da membri di vari Ordini religiosi, rimase in vita, e i loro membri, che vivevano ciascuno nelle loro rispettive comunità, furono detti «Penitenzieri Vaticani Straordinari», che ancor oggi prestano un servizio penitenziale ausiliario a quello dei Penitenzieri Vaticani Ordinari nelle domeniche e nei giorni di precetto.

         Nell’ambito dell’ufficio del Cardinale Penitenziere Maggiore, già nel sec. XIII si trovavano dei «Correctores», «Scriptores», «Distributores» e il «Sigillator».

         Benedetto XII (1334-1342), con la Bolla In agro dominico (1338), diede precise norme per l’organizzazione e il funzionamento della Penitenzieria, creandovi l’ufficio del doctor expertus in jure canonico (13 aprile 1338), che assistette in tutte le questioni giuridiche il Cardinale Penitenziere Maggiore. L’Ufficio del «Regens» (13 aprile 1438) esiste sotto Eugenio IV (1431-1447), quello del Datarius, sotto Alessandro VI (1492-1503).

         San Pio V – dopo aver revocato completamente le facoltà del Penitenziere Maggiore e soppresso la Penitenzieria stessa (23 aprile 1569) [n.b. era vastissima la gamma di materie, molte delle quali non legate al Sacramento della Confessioni o alla liberazione segreta da censure o irregolarità e  perciò non appartenenti al foro interno, cioè di coscienza, ma al foro esterno del governo della Chiesa, se ne fa cenno solo di alcune: dispense da impedimenti matrimoniali, irregolarità «ex defectu» o «ex delicto»,  dispense da voti emessi, dal portare l’abito religioso nei paesi luterani, dal far visita ‘ad limina’ per un certo numero di anni, dalla recita delle Ore Canoniche, licenza di uscire dal monastero per sovvenire ai bisogni dei genitori poveri e ammalati, di condurre vita eremitica sotto la direzione dell’Ordinario del luogo, per i Religiosi, di fare testamento o di agire come testimoni nei processi, di alienare beni ecclesiastici per opere di evidente utilità, erezione  di Università Pontifice, determinazione delle cautele necessarie per il commercio con i Paesi islamici  - la ricostituì (18 maggio 1569) radicalmente riformata, riducendo ad un minimo le sue facoltà  in foro esterno, e creando, tra gli altri uffici, quello del Teologo (per istituzione è sempre appartenuto alla Compagnia di Gesù).

    Un nuovo riordinamento, ma non così radicale, delle facoltà e della procedura si ebbe sotto Benedetto XIV (13 aprile 1744), le cui Costituzioni Pastor Bonus e In Apostolicae rimasero in vigore, con alcune modificazioni, anche nella riforma di San Pio X, che, come già sopra rilevato, restrinse definitivamente la competenza al foro interno.

         Le citate Costituzioni di Benedetto XIV e di Pio X (con le modifiche di Benedetto XV che staccò dal Sant’Offizio  la sezione delle Indulgenze, aggregandola alla Penitenzieria (25 marzo 1917), servirono di base alla Cost. Quae Divinitus di Pio  XI (25 marzo 1935) che a tutt’oggi rappresenta la colonna portante del diritto sostanziale e procedurale della Penitenzieria.  

         Con la Cost. Apost. Pastor Bonus (20 novembre 1982) di Giovanni Paolo II,  la Penitenzieria viene ricollocata al primo posto tra i Tribunali della Santa Sede (Penitenzieria Apostolica, Segnatura Apostolica, Rota Romana). Già con S. Pio X  (Cfr. Sapenti Consilio, 1908) essa occupava il primo posto. Lo stesso posto era stabilito nell’«Ordo servandus in sacris Congregationibus, Tribunalibus et Officiis Romanae Curiae» dello stesso anno e nel Codice di Diritto Canonico del 1917. La Regimini Ecclesiae del 1967, invece, aveva cambiato l’ordine, collocando la Penitenzieria al terzo posto, dopo la Segnatura Apostolica e la Rota.

                                                                     

   La competenza della Penitenzieria è ora indicata negli artt. 117-120 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus (1982):

Art. 117.

     La competenza della Penitenzieria Apostolica si riferisce alle materie che concernono il foro interno e le indulgenze.

Art. 118.

     Per il foro interno, sia sacramentale che non sacramentale, essa concede le assoluzioni, le dispense, le commutazioni, le sanzioni, i condoni ed altre grazie.

Art. 119.

     La stessa provvede a che nelle Basiliche Patriarcali dell’Urbe ci sia un numero sufficiente di Penitenzieri, dotati delle opportune facoltà.

Art. 120.

     Al medesimo Dicastero è demandato quanto concerne la concessione e l’uso delle indulgenze, salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di esaminare tutto ciò che riguarda la dottrina dogmatica intorno ad esse.

2.     Struttura

 

     Al presente la Penitenzieria è così articolata:

 

a)    Cardinale Penitenziere Maggiore

 

     Dall’ottobre del 2003 è S.E. Rev.ma il Signor Cardinale  James Francis Stafford. Egli assomma in sé tutte le facoltà della Penitenzieria.

 

b)    Reggente

 

     Dal febbraio del 2002 è S.E. P. Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv. Ha la stessa posizione corrispondente a quella del Prelato Segretario nelle Congregazioni della Curia Romana.

 

c)     Teologo, Canonista e tre Consiglieri

 

     Essi costituiscono, insieme col Reggente, il Consiglio del Cardinale Penitenziere.

 

d)   Officiali

 

    Svolgono i compiti normalmente previsti nel Regolamento Generale della Curia Romana e in quello proprio del Dicastero.

 

 

3.  Materie di competenza

 

a)    Materie di foro interno

 

    La competenza della Penitenzieria si estende a tutto ciò che attiene al foro interno, anche non sacramentale. Perciò, la Penitenzieria elargisce grazie, assoluzioni, dispense, commutazioni, sanzioni e condonazioni. Essa, inoltre esamina e risolve i casi di coscienza che le vengono proposoti. In tale vastissima gamma appartiene alla Penitenzieria di derimere autoritativamente i casi individuali, concreti, mentre, la soluzione dei problemi ‘sub specie universalitatis’ appartiene alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Le soluzioni della Penitenzieria hanno vigore autoritativo – a seconda dei casi, precettivo o liberatorio – solo per le circostanze concrete che sono state sottoposte al suo esame. Gli orientamenti dottrinali e disciplinari inclusi nelle soluzioni stesse possono, però, essere con prudenza applicati per analogia in un ambito più largo.

          Alla Penitenzieria è affidato anche tutto ciò che concerne la concessione e l’uso delle Indulgenze, salva sempre la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede per ciò che attiene la dottrina dogmatica circa le Indulgenze stesse.

         Il Dicastero promuove in modo particolare l’antica pratica delle Indulgenze, in quanto sono strettamente legate agli effetti del Sacramento della Penitenza ed esprimono il dono totale della misericordia di Dio

 

3.     Procedura del Dicastero

 

    I casi deferiti alla Penitenzieria, specialmente quelli di foro interno, vengono risolti, per quanto è possibile, entro 24 ore dall’arrivo della pratica. La ragione della norma e dell’impegno della Penitenzieria è data dalla «salus animarum suprema lex».

    La trattazione dei casi avviene sempre in forma collegiale. Vengono risolti nel Congresso quotidiano quei casi che non presentano particolari difficoltà o gravità. Vengono, invece, deferiti alla Segnatura  quei casi che, o per la loro particolare difficoltà, complessità o novità, necessitano di uno studio approfondito.

 

4.     Modo di fare i ricorsi alla Panitenzieria

 

      Come in genere per gli Organi della Santa Sede, qualunque fedele ha diritto di adire per sé, o di persona o in scritto, alla Penitenzieria Apostolica. Tuttavia, natura di cose ed esperienza insegnano che, in via ordinaria, è opportuno ricorrere alla Penitenzieria attraverso il confessore, se la materia è connessa col peccato, o attraverso un sacerdote in veste di consigliere spirituale, se la materia è di foro interno non sacramentale.

    I ricorsi vanno indirizzati, o nominativamente all’Em.mo Cardinale Penitenziere Maggiore, o alla Penitenzieria Apostolica (Città del Vaticano).

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Gli uffici sono nel Palazzo della Cancelleria – Piazza della Cancelleria, 1 00186 Roma.




NOTE

[1] Eugenio IV (1431-1447) ordinò che i Penitenzieri fossero chiamati “veri et immediati Cappellani, familiare set continui commensales Romani Pontificis

[2] Lo stesso avverrà, la prima volta nel 1554 con Giulio III, anche per i celebri luoghi fuori di Roma: Loreto (la Santa Casa), Assisi (Basiliche di San Francesco e S. Maria degli Angeli), Padova (Basilica di S. Antonio), Firenze (Basilica della SS.ma Annunziata), Cassino (Monastero), Subiaco  (Sacro Speco e S. Scolastica), Osimo (Santuario di S. Giuseppe da Copertino).

l'interno del palazzo della cancelleria
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